Art. 7. Documenti di riconoscimento 1. Alle prove d'esame, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quelli psico-attitudinali, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.