Art. 7.
                     Documenti di riconoscimento
  1.  Alle  prove  d'esame,  alle  prove  di  efficienza fisica, agli
accertamenti sanitari e a quelli  psico-attitudinali,  i  concorrenti
dovranno   esibire   la  carta  d'identita'  od  altro  documento  di
riconoscimento, provvisto di fotografia ed  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.