Art. 10. I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui ai precedenti articoli 8 e 9 devono presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione universitaria, corredata dai seguenti documenti: a) una fotocopia del documento di identita', debitamente firmata; b) autocertificazione di cittadinanza; c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione; e) dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; f) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato per tutta la durata del corso suindicato. Gli asseguatari della borsa di studio sono tenuti, altresi', a presentare: a) dichiarazione di non godere o di non aver goduto di altre borse di studio (anche per un solo anno), erogate per seguire corsi di dottorati di ricerca; b) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo lordo; c) dichiarazione di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.