Art. 12.
    Il  contributo  annuo  per  la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  ammonta  a L. 2.000.000 graduato secondo i criteri stabiliti
dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
e successive modificazioni come di seguito indicato:

Reddito equivalente          Contributi

Fino a L. 64.798.243
(riduzione del 50%) . .      L. 1.000.000
Compreso tra L. 64.798.244
e L. 97.197.367 (riduzione
del 40%) . . . . . . . .     "  1.200.000
Superiore a L. 97.197.367 .  "  2.000.000

    Sono esonerati dal pagamento del suddetto
contributo i titolari delle borse di studio di cui
al precedente art. 9.