Art. 12. Il contributo annuo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca ammonta a L. 2.000.000 graduato secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni come di seguito indicato: Reddito equivalente Contributi Fino a L. 64.798.243 (riduzione del 50%) . . L. 1.000.000 Compreso tra L. 64.798.244 e L. 97.197.367 (riduzione del 40%) . . . . . . . . " 1.200.000 Superiore a L. 97.197.367 . " 2.000.000 Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo i titolari delle borse di studio di cui al precedente art. 9.