Art. 13.
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca è collocato, a domanda, fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso in
congedo straordinario per motivi di studio senza
assegno ed usufruisce della borsa di studio ove
ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il
periodo di congedo straordinario è utile ai fini
della progressione di carriera e del trattamento
di quiescenza e di previdenza.