Art. 7.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso  alla  prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale  si intende superata se il candidato ottiene una
votazione  di  almeno  40/60.  Alla fine di ogni seduta dedicata alla
prova  orale  la  commissione forma l'elenco dei candidati esaminati,
con  l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ciascun  candidato  nelle  singole  prove.  In caso di
parita'  di  voti  prevale la valutazione della situazione economica,
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.