Art. 8.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  concorsuale  fino  alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  comunicazione
dell'esito del concorso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.