Art. 6.

                   Categorie di titoli valutabili

    I   titoli   valutabili  ed  il  punteggio  massimo  agli  stessi
attribuibile sono i seguenti:
      a) titolo di studio: punti 8;
      b) anzianita'    di    servizio   prestato   presso   pubbliche
amministrazioni, presso enti privati, ovvero nell'ambito di attivita'
professionali,  imprenditoriali, commmerciali o artigianali svolte in
proprio nel rispetto delle norme che disciplinano suddette attivita',
ed  in  particolare  attivita' a tempo determinato a qualsiasi titolo
svolte per conto dell'Universita' di Torino: punti 6;
      c) incarichi   svolti   nell'ambito  dei  rapporti  di  cui  al
precedente punto b): punti 4;
      d) pubblicazioni e/o lavori originali: punti 6;
      e) attestati    di'    qualificazione   elo   specializzazione,
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati  dalle  pubbliche  amministrazioni, purche' i medesimi si
siano conclusi con un esame finale: punti 2;
      f) attestati di qualificazione e/o specializzazione, rilasciati
a   seguito   di   frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale
organizzati  da  organismi  privati,  purche'  i  medesimi  si  siano
conclusi con un esame finale: punti 2;
      g) professionali  diversi  da quelli di cui ai punti b) e d) ma
dai  quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in
relazione alle mansioni da svolgere: punti 2.
    Ai  titoli sara' attribuito un punteggio massimo non superiore al
30% del punteggio complessivo a disposizione.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.