Art. 6. Categorie di titoli valutabili I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti: a) titolo di studio: punti 8; b) anzianita' di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati, ovvero nell'ambito di attivita' professionali, imprenditoriali, commmerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano suddette attivita', ed in particolare attivita' a tempo determinato a qualsiasi titolo svolte per conto dell'Universita' di Torino: punti 6; c) incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto b): punti 4; d) pubblicazioni e/o lavori originali: punti 6; e) attestati di' qualificazione elo specializzazione, rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, purche' i medesimi si siano conclusi con un esame finale: punti 2; f) attestati di qualificazione e/o specializzazione, rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da organismi privati, purche' i medesimi si siano conclusi con un esame finale: punti 2; g) professionali diversi da quelli di cui ai punti b) e d) ma dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere: punti 2. Ai titoli sara' attribuito un punteggio massimo non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.