Art. 7.

                Modalita' di presentazione dei titoli

    I  titoli,  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al concorso ed ivi
dichiarati,  devono  essere allegati, in carta semplice, alla domanda
stessa, secondo le seguenti modalita':
      in originale;
      in copia autenticata;
      con  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione,  ovvero di
notorieta',  ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998.
    In  particolare,  le  categorie di titoli di cui alle lettere a),
e),  f), indicate nell'art. 6 sopracitato, possono essere attestate a
mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B); le
restanti   categorie   di   titoli  possono  essere  certificate  con
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta'. Tale dichiarazione
puo'  inoltre  essere  utilizzata  al  fine di attestare che la copia
prodotta   di  una  pubblicazione,  o  di  qualsiasi  altro  tipo  di
documentazione,  che  possa costituire titolo valutabile, e' conforme
all'originale (allegato C).
    La  dichiarazione di cui all'allegato B puo' essere anche inviata
tramite  raccomandata  a.r.  o  presentata  da terzi, unitamente alla
fotocopia di un documento di riconoscimento.
    La  dichiarazione  di cui all'allegato C deve essere sottoscritta
in  presenza  del dipendente addetto, ovvero inviata con raccomandata
a.r. o presentata da terzi, unitamente alla fotocopia di un documento
di riconoscimento.
    Nelle  dichiarazioni  sostitutive il candidato dovra' specificare
in  modo  analitico  e  preciso  ogni  elemento  utile  ai fini della
valutazione del titolo dichiarato.
    Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati all'Universita'.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  originale dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari,
oppure da un traduttore ufficiale.