Art. 9.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze e
precedenze previste dall'art. 8 del presente decreto.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame e nella valutazione dei titoli.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso   e'   approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
    La  graduatoria  sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale di questa Universita'.
    Di  tale  affissione  sara'  dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un termine di diciotto mesi
dalla  data della pubblicazione sopracitata per l'eventuale copertura
di   posti   per   i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito  e  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.