Art. 11. Prove orali 1. Le prove orali di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, cui saranno ammessi i candidati risultati idonei alle prove scritte, verteranno sulle materie e sui programmi riportati nei gia' citati allegati D, E ed F, al presente decreto. 2. Esse avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno indicati nella comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma, inviata ai candidati ammessi a sostenerle presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Per i candidati militari in servizio, tale comunicazione sara' estesa anche al Comando dell'Ente di appartenenza. I candidati militari in servizio dovranno presentarsi a sostenere la prova orale indossando l'uniforme di servizio. 3. I candidati che per qualunque causa non dovessero presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 4. La Direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta' di riconvocare ad altra data i candidati che, per documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347) entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi dell'assenza. 5. Qualora si rendesse necessario modificare il giorno o la sede della prova orale, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a darne tempestiva comunicazione ai candidati a mezzo lettera raccomandata o telegramma. 6. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato una votazione di almeno 21/30. 7. I candidati idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera della durata massima di quindici minuti. Detta prova consistera' in una conversazione nella lingua indicata ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dall'esaminatore. La prova potra' essere sostenuta tra le lingue straniere indicate dal candidato nella domanda di partecipazione, nella misura di non piu' di due tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. 8. Ai concorrenti che supereranno detta prova con la votazione di almeno 21/30 sara' assegnato dalla commissione esaminatrice il seguente punteggio, in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte: da 21,000/30 a 23,999/30 = pp. 0,50; da 24,000/30 a 26,999/30 = pp. 0,75; da 27,000/30 a 30/30 = pp. 1.