Art. 11.

                             Prove orali

    1.  Le  prove orali di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1,  cui  saranno ammessi i candidati risultati idonei alle prove
scritte,  verteranno sulle materie e sui programmi riportati nei gia'
citati allegati D, E ed F, al presente decreto.
    2.  Esse  avranno  luogo  nella  sede  e  nei  giorni che saranno
indicati   nella   comunicazione   a  mezzo  lettera  raccomandata  o
telegramma,  inviata  ai  candidati  ammessi  a  sostenerle presso il
recapito  indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Per i
candidati militari in servizio, tale comunicazione sara' estesa anche
al Comando dell'Ente di appartenenza.
    I candidati militari in servizio dovranno presentarsi a sostenere
la prova orale indossando l'uniforme di servizio.
    3.  I candidati che per qualunque causa non dovessero presentarsi
nel  giorno  stabilito  saranno  considerati  rinunciatari  e  quindi
esclusi dal concorso.
    4.  La  Direzione  generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di  riconvocare  ad altra data i candidati che, per documentate cause
di  forza maggiore,  non  potessero  presentarsi alla prova orale nel
giorno  stabilito.  A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
richiesta  di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347)
entro  il  giorno della prova, inviando documentazione probatoria dei
motivi dell'assenza.
    5.  Qualora si rendesse necessario modificare il giorno o la sede
della  prova  orale,  la Direzione generale per il personale militare
provvedera'  a  darne  tempestiva  comunicazione ai candidati a mezzo
lettera raccomandata o telegramma.
    6.  La  prova  orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 21/30.
    7.  I  candidati  idonei  alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto  nella  domanda  di partecipazione al concorso, sosterranno
una  prova orale facoltativa di lingua straniera della durata massima
di quindici minuti.
    Detta   prova  consistera'  in  una  conversazione  nella  lingua
indicata  ed  in  una  traduzione,  a prima vista, di un brano scelto
dall'esaminatore.
    La prova potra' essere sostenuta tra le lingue straniere indicate
dal  candidato  nella  domanda di partecipazione, nella misura di non
piu' di due tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.
    8. Ai concorrenti che supereranno detta prova con la votazione di
almeno  21/30  sara'  assegnato  dalla  commissione  esaminatrice  il
seguente  punteggio,  in  relazione  al  voto conseguito per ciascuna
delle lingue prescelte:
      da 21,000/30 a 23,999/30 = pp. 0,50;
      da 24,000/30 a 26,999/30 = pp. 0,75;
      da 27,000/30 a 30/30 = pp. 1.