Art. 12.

                            L i c e n z a

    1.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  servizio,  sino  a  un  massimo  di  trenta  giorni. In
particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la  licenza ordinaria,
potra'  essere  concessa  nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi di cui
uno  non  superiore  a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua  volonta'  la  licenza  straordinaria  sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.