Art. 14.

                             Graduatorie

    1. Le graduatorie degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente  art. 1 saranno predisposte dalle commissioni esaminatrici
secondo   l'ordine  dei  punteggi  conseguiti  da  ciascun  candidato
provvedendo a sommare:
      la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
      il voto riportato nella prova orale;
      il punteggio attribuito per i titoli di merito;
      il  punteggio  riportato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera.
    2.  Nel formare la graduatoria la commissione esaminatrice terra'
conto delle riserve dei posti di cui al precedente art. 2, comma 1, a
favore   degli  ufficiali  in  ferma  biennale  e  dei  sottufficiali
appartenenti   al  ruolo  dei  marescialli  e  nel  concorso  di  cui
all'art. 1,   comma  1,  lettera  b),  anche  della  ripartizione  in
specialita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
    3.  Fermo  restando,  in ogni caso, quanto previsto al precedente
comma  2,  si  terra'  conto,  a  parita'  di  merito,  dei titoli di
preferenza di cui al precedente art. 14.
    4.  Qualora  alcuni  dei  posti  a  concorso per una o piu' delle
specialita' del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico di cui
all'art. 1,  comma  1,  lettera  b),  restino scoperti per rinuncia o
esclusioni  la  Direzione  generale  per  il  personale militare puo'
procedere  alla  copertura  dei posti resisi vacanti secondo l'ordine
della  graduatoria di merito della specialita' in cui tale carenza si
sia verificata.
    5.  Ferme  restando le riserve dei posti di cui all'art. 2, comma
1,  lettera b), qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle
suddette  specialita'  non  dovessero,  in  tutto  o in parte, essere
ricoperti  per  mancanza  di  concorrenti idonei, gli stessi potranno
essere  devoluti  ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito.
    6.  Analogamente,  nei  concorsi  di  cui  all'art. 1,  comma  1,
lettere a)  e  c),  i  posti  riservati  di  cui all'art. 2, comma 1,
lettere   a)   e   c),   eventualmente  non  ricoperti  da  candidati
appartenenti  a  categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
candidati  idonei  secondo  l'ordine  della  graduatoria  generale di
merito.
    7.  Le  graduatorie  di  ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, saranno approvate con decreto dirigenziale.
    8.  I  decreti  di approvazione delle graduatorie dei concorsi di
cui  al  precedente  art. 1 saranno pubblicati nel Giornale ufficiale
del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante  avviso  inserito  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.