Art. 14. Graduatorie 1. Le graduatorie degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 saranno predisposte dalle commissioni esaminatrici secondo l'ordine dei punteggi conseguiti da ciascun candidato provvedendo a sommare: la media dei voti conseguiti nelle prove scritte; il voto riportato nella prova orale; il punteggio attribuito per i titoli di merito; il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nel formare la graduatoria la commissione esaminatrice terra' conto delle riserve dei posti di cui al precedente art. 2, comma 1, a favore degli ufficiali in ferma biennale e dei sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli e nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), anche della ripartizione in specialita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 3. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto al precedente comma 2, si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 14. 4. Qualora alcuni dei posti a concorso per una o piu' delle specialita' del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), restino scoperti per rinuncia o esclusioni la Direzione generale per il personale militare puo' procedere alla copertura dei posti resisi vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito della specialita' in cui tale carenza si sia verificata. 5. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle suddette specialita' non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 6. Analogamente, nei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), eventualmente non ricoperti da candidati appartenenti a categorie di riservatari saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 7. Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno approvate con decreto dirigenziale. 8. I decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al precedente art. 1 saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.