Art. 4. Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare: a) per l'Arma, Corpo, specialita' di appartenenza, gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, che siano in congedo dopo aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 37, della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero che siano vincolati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda a detta ferma e la completino senza demerito alla data del 31 dicembre 2000. Tali ufficiali non devono aver riportato, inoltre, un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore. Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi indetti col presente decreto gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al teimine di detto servizio; b) i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, appartenenti ad una delle categorie e delle specialita' previste nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi; c) per l'Arma o Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita', il personale risultato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Aeronautica militare che, qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; d) per l'Arma o Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia aeronautica che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare. 2. I candidati ai concorsi, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dovranno: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato: il quarantesimo anno di eta', se appartenenti al ruolo dei marescialli di cui al precedente comma 1, lettera b); il trentaduesimo anno di eta', se appartenenti alle altre categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d); c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910; 2) (a) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico e appartenenti alle categorie di concorrenti di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d) del presente articolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, che, solo per le seguenti specialita', deve essere compreso tra quelli appresso indicati: per la specialita' "aeronautici": diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione o diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; per la specialita' "elettronici": diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; per la specialita' "edili": diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, diploma di geometra o diploma di maturita' professionale ad .essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; per la specialita' "assistenti di laboratorio": diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia o diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, diploma di maturita' scientifica; 2) (b) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico e appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al precedente comma 1, letera b) del presente articolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910; 3) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910; 4) l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e' subordinata al riconoscimento dell'equipollenza del titolo stesso ad uno di quelli che consentono la partecipazione al concorso. All'uopo gli interessati avranno cura di documentare detta equipollenza; d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, da accertarsi, ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1990 e successive modificazioni, citato nelle premesse, con le modalita' prescritte dal successivo art. 11; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato. 3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), d) ed e) e al comma 3 del presente articolo devono essere posseduti sino alla data della nomina a ufhciale in servizio permanente.