Art. 7. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali, per ciascuno dei concorsi indetti con il presente decreto saranno nominate le commissioni per la valutazione dei titoli, per le prove d'esame e per la formazione della graduatoria generale di merito, cosi' composte: a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) quattro ufficiali di grado non inferiore a maggiore, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri; c) un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai candidati, membro aggiunto; d) un ufficiale di grado non inferiore a tenente ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'Area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto di voto.