Art. 7.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali, per ciascuno dei concorsi
indetti  con  il presente decreto saranno nominate le commissioni per
la  valutazione  dei titoli, per le prove d'esame e per la formazione
della graduatoria generale di merito, cosi' composte:
      a) un  ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o
grado  corrispondente,  in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre tre anni, presidente;
      b) quattro  ufficiali  di  grado  non  inferiore a maggiore, in
servizio  permanente  o  in  ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero
docenti  o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle
medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
      c) un  docente  o  esperto  per  la prova facoltativa di lingua
straniera,  che  potra'  essere  diverso  in  funzione  della  lingua
prescelta dai candidati, membro aggiunto;
      d) un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a tenente ovvero un
dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente
all'Area  funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario
senza diritto di voto.