Art. 11.

            Formazione delle graduatorie finali di merito

    1.   Al   termine   delle   prove  di  selezione  la  commissione
esaminatrice  di  cui  al  precedente art. 9 formera' una graduatoria
finale  di  merito  dei  candidati risultati idonei, per ognuna delle
specialita' a concorso.
    La  graduatoria  di  ogni  specialita'  sara'  formata in base al
punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente sommando:
      il  punteggio  riportato nella prova riguardante l'accertamento
delle qualita' culturali ed intellettive (seconda fase); il punteggio
ottenuto  nel test di preselezione di cui al precedente art. 6 non e'
valutativo  ai  fini  della  formazione  della  graduatoria finale di
merito;
      il   25%  del  voto  del  diploma  (espresso  in  sessantesimi)
riportato  al conseguimento del titolo di studio; qualora il voto del
diploma  sia espresso in centesimi sara' convertito proporzionalmente
dalla commissione esaminatrice in sessantesimi;
      il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito,
secondo quanto indicato al precedente art. 10.
    2.  A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso
dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e successive modificazioni,
che  non  contrastino con i requisiti stabiliti all'art. 11, comma 2,
del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196. In caso d'ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'.
    L'approvazione   delle   graduatorie   finali   di  merito  delle
specialita' a concorso e la nomina dei vincitori saranno formalizzate
con  provvedimento  del direttore generale per il personale militare.
Il  decreto  relativo alla graduatoria dei vincitori sara' pubblicato
nel   Giornale   ufficiale   del  Ministero  della  difesa.  Di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.