Art. 13. Corso di formazione e specializzazione 1. Subordinatamente all'autorizzazione ad effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, la Direzione generale per il personale militare invitera' i vincitori del concorso con formale comunicazione (lettera assicurata convenzionale) indirizzata al recapito indicato nella domanda di partecipazione, a presentarsi presso la Scuola sottufficiali A.M. per la frequenza del corso di formazione e specializzazione. L'ammissione al corso e' subordinata all'accertamento, anche postumo, del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso stabiliti dall'art. 2 del presente decreto. All'atto dell'arruolamento i candidati risultati vincitori del concorso verranno sottoposti a visita medica d'incorporazione da parte del dirigente del servizio sanitario della Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare. I candidati riscontrati "non idonei" alla predetta visita medica per qualsiasi causa, saranno immediatamente inviati agli organi competenti per l'accertamento dell'idoneita' psicofisiologica quali allievi marescialli. Nel caso in cui l'organo competente dovesse emettere un giudizio di non idoneita' quale allievi marescialli o un giudizio di temporanea non idoneita' superiore a trenta giorni, i candidati saranno decaduti dalla nomina di vincitori ed esclusi con provvedimento motivato del direttore generale o d'autorita' da lui delegata. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati in servizio o in congedo presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso stesso. Gli appartenenti al ruolo dei sergenti ed a quello dei volontari di truppa in servizio permanente potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado posseduto all'atto dell'ammissione al corso medesimo, con la conseguente cessazione dalla posizione del servizio permanente ed il passaggio a quella di allievi marescialli. In caso di proscioglimento durante la frequenza del corso, gli allievi provenienti dai ruoli predetti potranno presentare domanda per essere reintegrati nel precedente grado e ruolo d'appartenenza. Il tempo trascorso in qualita' di allievi marescialli e' computato nell'anzianita' di grado. Durante la frequenza del corso agli allievi marescialli provenienti dal ruolo sergenti e dal ruolo volontari di truppa in servizio permanente delle tre Forze armate competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. I candidati risultati vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare nel termine fissato dalla Direzione generale nella lettera di convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla frequenza del corso. La Direzione generale potra' comunque autorizzare per comprovati motivi gli aspiranti a differire la presentazione fino all'ottavo giorno dalla data di inizio del corso, solo in seguito a richiesta da parte dei medesimi da trasmettere a mezzo fax (n. 06/47355336), entro quarantotto ore dall'avvenuto impedimento. 2. Nel caso in cui in una o piu' specialita' a concorso i posti stabiliti non venissero ricoperti per mancanza di candidati idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di devolvere, in tutto o in parte, i posti medesimi, in aumento a quelli previsti in altre specialita' a concorso in relazione alle necessita' organiche dell'Aeronautica militare. L'amministrazione si riserva altresi' la facolta' di ricoprire, entro trenta giorni dalla data di inizio del corso di formazione e specializzazione, i posti che dovessero rendersi disponibili nelle specialita' a concorso in seguito a rinuncia da parte dei vincitori o decadenza dal diritto di essere ammessi al predetto corso, convocando altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di specialita'. 3. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, ha la durata di due anni, dei quali il primo e' finalizzato alla formazione etico-militare degli allievi ed alle istruzioni tecnico-professionali di base in relazione alle categorie e specialita' di assegnazione, il secondo al completamento della preparazione tecnico-professionale. 4. Per essere ammessi a frequentare il secondo anno del corso e, al termine di questo, per essere ammessi a sostenere gli esami finali, gli allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche previsti per ciascun anno di corso. 5. Al superamento degli esami finali gli allievi sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.