Art. 13.

               Corso di formazione e specializzazione

    1.  Subordinatamente  all'autorizzazione ad effettuare assunzioni
in  base  alla  normativa  vigente,  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  invitera'  i  vincitori del concorso con formale
comunicazione   (lettera  assicurata  convenzionale)  indirizzata  al
recapito  indicato  nella  domanda  di  partecipazione, a presentarsi
presso  la  Scuola  sottufficiali  A.M. per la frequenza del corso di
formazione e specializzazione.
    L'ammissione  al  corso  e'  subordinata  all'accertamento, anche
postumo,  del  possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione
al concorso stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.
    All'atto  dell'arruolamento  i  candidati risultati vincitori del
concorso  verranno  sottoposti  a  visita  medica d'incorporazione da
parte del dirigente del servizio sanitario della Scuola sottufficiali
dell'Aeronautica  militare. I candidati riscontrati "non idonei" alla
predetta  visita  medica  per qualsiasi causa, saranno immediatamente
inviati  agli  organi  competenti  per  l'accertamento dell'idoneita'
psicofisiologica  quali allievi marescialli. Nel caso in cui l'organo
competente  dovesse  emettere  un  giudizio  di  non  idoneita' quale
allievi  marescialli  o  un  giudizio  di  temporanea  non  idoneita'
superiore  a trenta giorni, i candidati saranno decaduti dalla nomina
di  vincitori  ed  esclusi  con  provvedimento motivato del direttore
generale o d'autorita' da lui delegata.
    Gli  ufficiali,  i  sottufficiali  ed i graduati in servizio o in
congedo presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri nonche' il
personale  appartenente  alle  Forze  di polizia o Corpi armati dello
Stato,  potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al
grado  e  alla  qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso
stesso.
    Gli  appartenenti al ruolo dei sergenti ed a quello dei volontari
di truppa in servizio permanente potranno accedere alla frequenza del
corso  previa rinuncia al grado posseduto all'atto dell'ammissione al
corso  medesimo,  con  la  conseguente cessazione dalla posizione del
servizio  permanente ed il passaggio a quella di allievi marescialli.
In  caso  di  proscioglimento  durante  la  frequenza  del corso, gli
allievi  provenienti  dai  ruoli predetti potranno presentare domanda
per  essere  reintegrati nel precedente grado e ruolo d'appartenenza.
Il  tempo  trascorso  in qualita' di allievi marescialli e' computato
nell'anzianita' di grado.
    Durante   la   frequenza   del  corso  agli  allievi  marescialli
provenienti  dal  ruolo  sergenti  e dal ruolo volontari di truppa in
servizio  permanente delle tre Forze armate competono gli assegni del
grado rivestito all'atto dell'ammissione.
    I   candidati   risultati  vincitori  del  concorso  che  non  si
presenteranno alla Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare nel
termine   fissato   dalla   Direzione   generale   nella  lettera  di
convocazione   saranno  considerati  rinunciatari  ed  esclusi  dalla
frequenza   del   corso.   La   Direzione  generale  potra'  comunque
autorizzare  per  comprovati  motivi  gli  aspiranti  a  differire la
presentazione  fino all'ottavo giorno dalla data di inizio del corso,
solo  in  seguito  a richiesta da parte dei medesimi da trasmettere a
mezzo  fax  (n. 06/47355336),  entro  quarantotto  ore  dall'avvenuto
impedimento.
    2.  Nel  caso in cui in una o piu' specialita' a concorso i posti
stabiliti  non  venissero ricoperti per mancanza di candidati idonei,
la  Direzione  generale  per  il  personale  militare  si  riserva la
facolta'  di  devolvere,  in  tutto  o in parte, i posti medesimi, in
aumento  a  quelli  previsti  in  altre  specialita'  a  concorso  in
relazione alle necessita' organiche dell'Aeronautica militare.
    L'amministrazione  si  riserva altresi' la facolta' di ricoprire,
entro  trenta  giorni  dalla data di inizio del corso di formazione e
specializzazione,  i  posti  che dovessero rendersi disponibili nelle
specialita' a concorso in seguito a rinuncia da parte dei vincitori o
decadenza dal diritto di essere ammessi al predetto corso, convocando
altrettanti  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  delle rispettive
graduatorie di specialita'.
    3.  Il  corso  di  formazione e specializzazione, comprensivo dei
tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, ha la durata
di  due  anni,  dei  quali  il  primo  e' finalizzato alla formazione
etico-militare degli allievi ed alle istruzioni tecnico-professionali
di base in relazione alle categorie e specialita' di assegnazione, il
secondo al completamento della preparazione tecnico-professionale.
    4.  Per essere ammessi a frequentare il secondo anno del corso e,
al  termine  di  questo,  per  essere  ammessi  a sostenere gli esami
finali,  gli  allievi  dovranno  superare  gli  esami  intermedi e le
esercitazioni pratiche previsti per ciascun anno di corso.
    5.  Al  superamento degli esami finali gli allievi sono nominati,
sulla  base  della  graduatoria  di  merito,  marescialli in servizio
permanente  con  decorrenza  dal  giorno  successivo alla data in cui
hanno avuto termine gli esami finali.