Art. 9. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale e' cosi' composta: un ufficiale dell'Aeronautica di grado pari o superiore a colonnello, presidente; due ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri; un ufficiale inferiore dell'Aeronautica, segretario. La commissione esaminatrice, quale organo responsabile di tutte le operazione concorsuali, avra' il compito di: definire i questionari per l'espletamento della prova di preselezione e della prova di accertamento delle qualita' culturali ed intellettive (seconda fase) avvalendosi della banca dati all'uopo predisposta dal Comando generale delle scuole o, qualora necessario, di materiale testologico fornito da ditte esterne specializzate nel settore. Per tutte le operazioni connesse con lo svolgimento delle prove, comprese quelle di correzione degli elaborati, la commissione potra' richiedere la collaborazione del personale del Centro di selezione A.M; redigere e firmare le graduatorie redatte al termine della fase di preselezione distinte per ognuna delle specialita' a concorso; vigilare sullo svolgimento di tutte le prove concorsuali; correggere o presenziare alle operazioni di correzione degli elaborati prodotti dai candidati nell'espletamento delle prove concorsuali; valutare i titoli di merito prodotti e debitamente documentati dai candidati, attribuendo i punteggi previsti al successivo art. 10; formare una graduatoria finale di merito per ognuna delle specialita' a concorso secondo quanto previsto al successivo art. 11. Per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisiologici e per gli accertamenti attitudinali la commissione esaminatrice si avvarra' rispettivamente del Centro aeromedico di selezione psico-fisiologica e del Reparto attitudinale operanti nel Centro di selezione dell'Aeronautica militare.