Art. 9.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale e'
cosi' composta:
      un  ufficiale  dell'Aeronautica  di  grado  pari  o superiore a
colonnello, presidente;
      due ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri;
      un ufficiale inferiore dell'Aeronautica, segretario.
    La  commissione  esaminatrice, quale organo responsabile di tutte
le operazione concorsuali, avra' il compito di:
      definire  i  questionari  per  l'espletamento  della  prova  di
preselezione  e  della prova di accertamento delle qualita' culturali
ed  intellettive (seconda fase) avvalendosi della banca dati all'uopo
predisposta  dal Comando generale delle scuole o, qualora necessario,
di  materiale  testologico fornito da ditte esterne specializzate nel
settore.  Per  tutte  le operazioni connesse con lo svolgimento delle
prove,  comprese quelle di correzione degli elaborati, la commissione
potra'  richiedere  la  collaborazione  del  personale  del Centro di
selezione A.M;
      redigere e firmare le graduatorie redatte al termine della fase
di preselezione distinte per ognuna delle specialita' a concorso;
      vigilare sullo svolgimento di tutte le prove concorsuali;
      correggere  o  presenziare  alle operazioni di correzione degli
elaborati   prodotti  dai  candidati  nell'espletamento  delle  prove
concorsuali;
      valutare  i titoli di merito prodotti e debitamente documentati
dai candidati, attribuendo i punteggi previsti al successivo art. 10;
      formare  una  graduatoria  finale  di  merito  per ognuna delle
specialita' a concorso secondo quanto previsto al successivo art. 11.
    Per  l'effettuazione  degli  accertamenti psico-fisiologici e per
gli accertamenti attitudinali la commissione esaminatrice si avvarra'
rispettivamente  del Centro aeromedico di selezione psico-fisiologica
e   del   Reparto  attitudinale  operanti  nel  Centro  di  selezione
dell'Aeronautica militare.