Art. 10. Presentazione dei documenti 1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i sotto elencati documenti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998: A) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda: cittadinanza; godimento dei diritti politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali); mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario). La dichiarazione sostitutiva di cui al predetto punto A) e' redatta su apposito modulo predisposto da questa Universita'. B) Certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da medico militare dal quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro (in bollo). Gli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968 citata, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumita' dei compagni di lavoro. C) Libretto di lavoro. 2. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.