Art. 10.

                     Presentazione dei documenti

    1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti,  sara'  invitato  a  presentare a questa Universita', entro
trenta  giorni  dalla data di stipula del contratto, i sotto elencati
documenti  ai  sensi  degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998:
      A)  Dichiarazione  sostitutiva  di certificazioni attestante il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
      cittadinanza;
      godimento  dei  diritti  politici  (ovvero  i  motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);
      mancanza  di  condanne  penali  (ovvero l'esistenza di condanne
penali  riportate  precisando  eventuali  provvedimenti  di amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziario).
    La  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  predetto punto A) e'
redatta su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
      B)  Certificato  rilasciato  da  una A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario  o  da medico militare dal quale risulti che il soggetto e'
fisicamente   idoneo   al   servizio  incondizionato  e  continuativo
nell'impiego  al  quale  concorre,  con  la  precisazione  che  si e'
eseguito  l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837.
    Qualora  il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica,
il  certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non
e'  tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e
al normale e regolare rendimento di lavoro (in bollo).
    Gli  invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre altresi',
ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968 citata,
una  dichiarazione  legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante
che  l'invalido,  per  la  natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione   non   puo'   riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  e
all'incolumita' dei compagni di lavoro.
      C) Libretto di lavoro.
    2.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    3.  Il  lavoratore  assunto  sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.