Art. 2. Tipologie di assunzione 1. I rapporti di lavoro di cui all'art. 1 sono finalizzati a sopperire ad esigenze straordinarie di servizio delle strutture decentrate e degli uffici dell'amministrazione centrale e potranno essere attivati previa decisione favorevole espressa dalla commissione di cui all'art. 3 del regolamento indicato in premessa, nelle seguenti ipotesi e per i periodi a fianco di ciascuna indicati: 1) sostituzione di personale assente quando l'assenza prevista superi i centoventi giorni consecutivi e per non piu' di dodici mesi complessivi; 2) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977, quando l'assenza prevista superi i sessanta giorni consecutivi e per non piu' di dodici mesi complessivi; 3) assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi; 4) attivita' connesse allo svolgimento di progetti finalizzati, nel limite massimo di sei mesi.