Art. 2.

                       Tipologie di assunzione

    1.  I  rapporti  di  lavoro  di cui all'art. 1 sono finalizzati a
sopperire  ad  esigenze  straordinarie  di  servizio  delle strutture
decentrate  e  degli  uffici dell'amministrazione centrale e potranno
essere   attivati   previa   decisione   favorevole   espressa  dalla
commissione  di  cui all'art. 3 del regolamento indicato in premessa,
nelle seguenti ipotesi e per i periodi a fianco di ciascuna indicati:
      1)  sostituzione di personale assente quando l'assenza prevista
superi  i centoventi giorni consecutivi e per non piu' di dodici mesi
complessivi;
      2)   sostituzione   di   personale  assente  per  gravidanza  e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  astensione obbligatoria e facoltativa
previste  dalle  leggi  n. 1204/1971  e n. 903/1977, quando l'assenza
prevista  superi  i  sessanta  giorni  consecutivi  e per non piu' di
dodici mesi complessivi;
      3)  assunzioni  stagionali  o  particolari punte di attivita' o
esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi;
      4) attivita' connesse allo svolgimento di progetti finalizzati,
nel limite massimo di sei mesi.