Art. 3. Requisiti generali di ammissione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea; b) il titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 5, lettera g); c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo coloro che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito; d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano); f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea); g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.