Art. 4. Domanda e termine di presentazione 1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - della Repubblica italiana. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta ed indirizzata al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e mobilita' - Via Balbi, 5. Deve essere redatta, in carta semplice, su apposito modello - Allegato "A", che fa parte integrante del presente avviso di selezione, disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via Balbi, 5 ovvero al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it 4. E 'consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'Allegato "A" - fac-simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale. 5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto Servizio che rilascera' apposita ricevuta. 6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. 8. Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione indetta con il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata. 9. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda una fotocopia di un documento di identita' e, devono dimostrare il possesso dei titoli di cui all'art. 6, mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 - serie generale - del 24 novembre 1998 (modulo allegato "B"). 10. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. 11. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.