Art. 4.

                 Domanda e termine di presentazione

    1.  La domanda di ammissione alla selezione deve essere prodotta,
a  pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - della
Repubblica italiana.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  ed  indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di  Genova  -  Dipartimento  gestione
risorse  umane  e  organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita'  - Via Balbi, 5. Deve essere redatta, in carta semplice, su
apposito modello - Allegato "A", che fa parte integrante del presente
avviso  di selezione, disponibile presso la sede dell'amministrazione
centrale,  via  Balbi,  5  ovvero  al  seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it
    4.  E  'consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'Allegato  "A"  -  fac-simile  della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
Servizio che rilascera' apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    8. Tutte le comunicazioni riguardanti la selezione indetta con il
presente  decreto  verranno  inoltrate  agli  interessati  a mezzo di
raccomandata.
    9. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda una fotocopia
di  un  documento  di  identita' e, devono dimostrare il possesso dei
titoli  di cui all'art. 6, mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni  amministrative  consentite  dalla  legge  n. 15/1968,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968 e dal
decreto  del Presidente della Repubblica n. 403/1998 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 275  -  serie generale - del 24 novembre 1998
(modulo allegato "B").
    10.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
    11.  L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  o  da mancata, oppure tardiva,
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  gli  eventuali  disguidi  postali  o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.