Art. 6. Titoli valutabili e formulazione della graduatoria di ammissione 1. Per l'individuazione dei candidati da ammettere alla prova selettiva di cui al successivo art. 7 verra' formata apposita graduatoria di ammissione sulla base dei seguenti titoli dichiarati dai candidati stessi nella domanda: diploma di maturita': con votazione di 60/60 o 100/100 - punti 4; con votazione da 53 a 59/60 o da 88 a 99/100 - punti 3; con votazione da 46 a 52/60 o da 76 a 87/100 - punti 2; con votazione da 36 a 45/60 o da 60 a 75/100 - punti 1; diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 (valutabile in alternativa al diploma di maturita') - punti 1; corsi di addestramento o specializzazione con esame finale, con esclusione del titolo di studio previsto per l'accesso - punti 0,5 per ogni corso fino a un massimo di punti 2; attivita' lavorativa comunque prestata purche' documentabile: punti 0,25 ogni 3 mesi o frazione superiore a 45 giorni fino a un massimo di punti 4. Totale punti 10. 2. A parita' di punteggio precede in graduatoria il candidato piu' giovane di eta'. 3. La graduatoria di cui al presente articolo sara' approvata con decreto e avra' la validita' di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della stessa all'albo dell'Ateneo. 4. L'utilizzazione della graduatoria di ammissione e' subordinata all'esaurimento della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 7.