Art. 6.

  Titoli valutabili e formulazione della graduatoria di ammissione

    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati da ammettere alla prova
selettiva  di  cui  al  successivo  art. 7  verra'  formata  apposita
graduatoria  di  ammissione sulla base dei seguenti titoli dichiarati
dai candidati stessi nella domanda:
      diploma di maturita':
        con votazione di 60/60 o 100/100 - punti 4;
        con votazione da 53 a 59/60 o da 88 a 99/100 - punti 3;
        con votazione da 46 a 52/60 o da 76 a 87/100 - punti 2;
        con votazione da 36 a 45/60 o da 60 a 75/100 - punti 1;
      diploma  di  qualifica  professionale  o attestato di qualifica
rilasciato  ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 (valutabile
in alternativa al diploma di maturita') - punti 1;
      corsi di addestramento o specializzazione con esame finale, con
esclusione  del  titolo  di studio previsto per l'accesso - punti 0,5
per ogni corso fino a un massimo di punti 2;
      attivita'  lavorativa  comunque prestata purche' documentabile:
punti  0,25  ogni  3  mesi o frazione superiore a 45 giorni fino a un
massimo di punti 4.
    Totale punti 10.
    2.  A  parita'  di  punteggio precede in graduatoria il candidato
piu' giovane di eta'.
    3. La graduatoria di cui al presente articolo sara' approvata con
decreto  e  avra'  la  validita'  di  diciotto  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della stessa all'albo dell'Ateneo.
    4. L'utilizzazione della graduatoria di ammissione e' subordinata
all'esaurimento  della  graduatoria  di  merito  di cui al successivo
articolo 7.