Art. 8. Nomina della commissione, approvazione e utilizzazione della graduatoria di merito 1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle norme vigenti in materia. 2. Espletate le prove della selezione la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto ed e' immediatamente efficace. 4. L'utilizzazione della graduatoria di merito non puo' superare il limite dei diciotto mesi successivi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ateneo della graduatoria di ammissione.