Art. 8.

Nomina   della   commissione,   approvazione  e  utilizzazione  della
                        graduatoria di merito

    1.  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata con successivo
provvedimento con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
    2.  Espletate  le  prove  della selezione la commissione forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    3.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con decreto ed e'
immediatamente efficace.
    4.  L'utilizzazione della graduatoria di merito non puo' superare
il  limite  dei  diciotto  mesi successivi alla data di pubblicazione
all'albo dell'Ateneo della graduatoria di ammissione.