Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, subordinatamente a quanto previsto all'art. 2 del presente decreto, stipuleranno con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. 2. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 3. In caso di mancata assunzione in servizio entro cinque giorni dalla data indicata nella notifica l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria e il contratto eventualmente gia' stipulato e' automaticamente risolto di diritto. 4. L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, presentare i documenti richiesti. 5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento indicato in premessa. 6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 7. Al personale assunto spetta il trattamento economico rapportato al profilo professionale di operatore amministrativo, ridotto in misura proporzionale alla prestazione lavorativa nonche' quello normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e con le precisazioni contenute nell'art. 7 del regolamento citato in premessa.