Art. 9.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    1.  I  candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
subordinatamente  a  quanto previsto all'art. 2 del presente decreto,
stipuleranno  con  l'Universita'  degli  studi di Genova un contratto
individuale  di  lavoro a tempo determinato e parziale, sotto riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
    2. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    3.  In caso di mancata assunzione in servizio entro cinque giorni
dalla data indicata nella notifica l'Universita' provvede a depennare
il  nominativo  dalla  graduatoria  e il contratto eventualmente gia'
stipulato e' automaticamente risolto di diritto.
    4.  L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula
del contratto, presentare i documenti richiesti.
    5.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 8 del regolamento indicato in premessa.
    6.  In  nessun  caso  il  rapporto di lavoro a tempo determinato,
regolato  dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
    7.   Al   personale   assunto  spetta  il  trattamento  economico
rapportato  al  profilo  professionale  di  operatore amministrativo,
ridotto  in  misura proporzionale alla prestazione lavorativa nonche'
quello  normativo  previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro  dei  dipendenti  del  comparto  Universita'  per il personale
assunto  a  tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la durata del
contratto  a  termine e con le precisazioni contenute nell'art. 7 del
regolamento citato in premessa.