Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    All'atto  della stipulazione del contratto individuale di lavoro,
il  vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il termine
di   trenta   giorni,   un   certificato  medico,  con  l'indicazione
dell'avvenuto    accertamento   sierologico   del   sangue   previsto
dall'art. 7   della   legge   25 luglio   1996,   n. 837,  rilasciato
dall'azienda  sanitaria  locale,  da  un  medico  militare  o  da  un
ufficiale  sanitario  e  attestante  la  sana e robusta costituzione,
l'idoneita'   fisica   e   psichica   al   servizio  continuativo  ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
    Per  coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi',
una    dichiarazione   dell'ufficiale   sanitario   comprovante   che
l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita',
non  puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
    Il  vincitore  del  concorso  e'  tenuto  a  presentare, entro il
termine  di trenta giorni, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta',  resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, con la quale attesti:
      a) di    non    svolgere   attivita'   che   diano   luogo   ad
incompatibilita';
      b) di  non  ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze di
enti  o  strutture  pubbliche  o  private  (in  caso  contrario, tale
dichiarazione  deve  essere  sostituita  con quella di opzione per il
nuovo impiego);
      c) di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando di
concorso.
    Il   vincitore   del   concorso,   dipendente   di  una  pubblica
amministrazione,  deve,  altresi',  produrre la copia integrale dello
stato matricolare aggiornato.
    Il  vincitore  del concorso, entro lo stesso termine previsto dal
precedente  comma, e' tenuto a regolarizzare, in bollo, la domanda di
partecipazione,  eventuali  documenti  richiesti  dal  bando  e  gia'
presentati e quelli richiesti per l'ammissione all'impiego.
    I  documenti  rilasciati  al  cittadino straniero dalle autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  ai  documenti  in  lingua  straniera dovra' essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana la cui conformita' al
testo    originale   deve   essere   certificata   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di cui al primo comma e, fatta
salva  la  possibilita'  di prorogarlo, su richiesta dell'interessato
nel caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo
alla  stipulazione  del  contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
    Per   i  portatori  di  handicap  si  applicano  le  disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.