Art. 7. La Scuola inviera' la comunicazione sull'esito del concorso al solo vincitore. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il borsista e' tenuto a formalizzare l'accettazione della borsa. In caso di rinuncia o decadenza del vincitore della borsa entro trenta giorni dalla pubblicazione del risultato del concorso all'albo ufficiale della Scuola normale, la stessa e' attribuita immediatamente in base alla graduatoria degli idonei.