Art. 8. Lo specifico tema di ricerca affidato al borsista verra' concordato con la commissione di cui all'art. 5. Durante il triennio il borsista seguira' i corsi interni della Scuola normale, secondo le modalita' fissate per gli allievi del corso di perfezionamento, e sosterra' gli esami interni previsti per detti allievi. L'ammissione alla fruizione della borsa di studio per gli anni successivi al primo e' condizionata al superamento degli esami interni di cui sopra e al parere favorevole della commissione di cui all'art. 5. Al termine dei tre anni di durata della borsa, a norma dello statuto della Scuola normale, il borsista potra' essere ammesso a sostenere l'esame di diploma di perfezionamento. L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta di fronte ad una commissione di specialisti nominata dal direttore della Scuola normale, sentita la commissione di cui al precedente art. 5.