Art. 8.
    Lo   specifico  tema  di  ricerca  affidato  al  borsista  verra'
concordato con la commissione di cui all'art. 5.
    Durante  il  triennio  il borsista seguira' i corsi interni della
Scuola  normale,  secondo  le  modalita'  fissate per gli allievi del
corso  di perfezionamento, e sosterra' gli esami interni previsti per
detti allievi.
    L'ammissione  alla  fruizione  della borsa di studio per gli anni
successivi  al  primo  e'  condizionata  al  superamento  degli esami
interni  di cui sopra e al parere favorevole della commissione di cui
all'art. 5.
    Al  termine  dei  tre  anni  di durata della borsa, a norma dello
statuto  della  Scuola  normale,  il borsista potra' essere ammesso a
sostenere l'esame di diploma di perfezionamento.
    L'esame   per   il  diploma  di  perfezionamento  consiste  nella
discussione di una dissertazione scritta di fronte ad una commissione
di  specialisti  nominata dal direttore della Scuola normale, sentita
la commissione di cui al precedente art. 5.