Art. 9.
    I dati personali verranno inseriti nelle banche dati della Scuola
e  saranno  trattati  ai  sensi  dell'art. 27 della legge 31 dicembre
1996,  n. 675. I dati di cui al presente articolo saranno custoditi e
trattati  con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza
e  sicurezza, fermo restando quanto disposto all'art. 13 della citata
legge.