Art. 6. I concorrenti sananno giudicati da un'apposita commissione, formata da un presidente e da due membri. Nella formulazione del giudizio la commissione terra' conto della documentazione di cui alle lettere a) b) e c) del precedente articolo. Con decreto del direttore, si provvedera' ad approvare la graduatoria e ad assegnare la borsa.