Art. 6.
    I  concorrenti  sananno  giudicati  da  un'apposita  commissione,
formata da un presidente e da due membri.
    Nella formulazione del giudizio la commissione terra' conto della
documentazione  di  cui  alle  lettere  a)  b)  e  c)  del precedente
articolo.
    Con  decreto  del  direttore,  si  provvedera'  ad  approvare  la
graduatoria e ad assegnare la borsa.