Art. 9.
    La borsa di studio:
      a) non  e'  cumulabile  con  altre  borse o assegni di studio a
qualunque  titolo  corrisposti  dalla  stessa, ovvero da universita',
enti pubblici e privati, salvo che ne sia autorizzato dalla Scuola;
      b) non  da'  luogo  a trattamenti previdenziali o assicurativi,
ne'   a   valutazioni   ai   fini   giuridici  ed  economici,  ne'  a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
    La  fruizione  della  borsa  non  implica  un rapporto di lavoro,
essendo  finalizzata  alla  sola formazione culturale e professionale
dei borsisti.