Art. 9. La borsa di studio: a) non e' cumulabile con altre borse o assegni di studio a qualunque titolo corrisposti dalla stessa, ovvero da universita', enti pubblici e privati, salvo che ne sia autorizzato dalla Scuola; b) non da' luogo a trattamenti previdenziali o assicurativi, ne' a valutazioni ai fini giuridici ed economici, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. La fruizione della borsa non implica un rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione culturale e professionale dei borsisti.