Art. 3-bis.

                             T i t o l i

    l  candidati  devono allegare alla domanda i titoli che intendono
presentare per la valutazione.
    Sono valutabili: l'anzianita' di servizio presso le universita' e
le   pubbliche   amministrazioni,   gli   incarichi   attinenti  alle
caratteristiche  dei  posti  messi  a  concorso svolti nell'ambito di
detti  rapporti,  anche prestati a favore di enti e societa' private,
gli  attestati  di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione  professionale  organizzati  dalle  pubbliche
amministrazioni nonche' i curricula dei candidati.
    Il  periodo  di servizio militare di leva, di richiamo alle armi,
di  ferma  volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e
nell'Arma  dei  carabinieri,  ai  sensi della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, e' equiparato alla suddetta anzianita' di servizio.
    Ai  suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non
superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come specificato
nella tabella allegata al presente bando (allegato 3).
    I titoli, in carta semplice, possono essere allegati alla domanda
in  originale,  in  copia  autenticata,  o  in  fotocopia  con  unita
autodichiarazione,  in  forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta',  che  attesti  che  i  titoli  presentati  sono  conformi
all'originale. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non
e'  piu'  soggetta  ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente  addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
    Ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n. 403, i titoli relativi a stati, fatti e qualita' i cui dati
siano   in  possesso  di  pubbliche  amministrazioni,  sono  altresi'
comprovabili  mediante  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione
che,  per poter essere valutate dalla commissione, dovranno contenere
tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituito.
    Per  quanto  riguarda l'anzianita' di servizio, la certificazione
prodotta  (o  l'eventuale dichiarazione sostitutiva) dovra' precisare
ogni eventuale periodo di interruzione dell'attivita' di servizio non
utile ai fini giuridici ed economici.
    Si  precisa  che,  con riguardo ai titoli relativi agli incarichi
svolti  nell'ambito  di  rapporti  di  servizio  presso universita' e
pubbliche  amministrazioni, verranno presi in considerazione solo gli
incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione.
    Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si  fa  presente  altresi'  che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    Non  saranno  valutati  i titoli che dovessero pervenire a questa
amministrazione  successivamente  alla  data  di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996
la  determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli
e  la  valutazione  dei  titoli  stessi  dei  singoli  concorrenti si
effettuera'  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  dell'effettuazione  delle  prove  orali  mediante
affissione all'albo della sede d'esame.