Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    E'  ammesso  a partecipare al suddetto concorso esclusivamente il
personale   delle   universita'   e   degli  istituti  di  istruzione
universitaria  appartenente  all'ottava e settima qualifica dell'area
funzionale  delle strutture di elaborazione dati, che abbia maturato,
rispettivamente,  quatto  ed  otto  anni  di effettivo servizio nella
predetta qualifica, ed in possesso dei seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      2)  titolo  di  studio:  diplomi  di  laurea  rilasciati  dalla
facolta'   di  ingegneria,  nonche'  diplomi  di  laurea  in  scienze
dell'informazione  ed  informatica;  si  terra'  conto  di  eventuali
equipollenze  disposte  dalla  normativa vigente. Per coloro che sono
privi  del  presente diploma di laurea l'anzianita' richiesta ai fini
della  partecipazione  al  concorso  e' aumentata di ulteriori cinque
anni  di  effettivo  servizio  nelle  ricordate  qualifiche dell'area
funzionale delle strutture di elaborazione dati;
    Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto   il   possesso   di   un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente  a  quello suindicato, in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933,  n. 1592,  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso. Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
      3) eta' non inferiore agli anni 18;
      4)  idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione accertera'
con  visita  medica  di  controllo l'idoneita' fisica all'impiego del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
      5)  di  essere in posizione regolare in relazione agli obblighi
di leva;
      6) godimento dei diritti politici;
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati
licenziati   per   motivi   disciplinari,   destituiti  o  dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego  statale, ai sensi deIl'art. 127, primo comma, lettera d)
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti   i   requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  dai
candidati   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.