Art. 2. Requisiti generali di ammissione E' ammesso a partecipare al suddetto concorso esclusivamente il personale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria appartenente all'ottava e settima qualifica dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, che abbia maturato, rispettivamente, quatto ed otto anni di effettivo servizio nella predetta qualifica, ed in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2) titolo di studio: diplomi di laurea rilasciati dalla facolta' di ingegneria, nonche' diplomi di laurea in scienze dell'informazione ed informatica; si terra' conto di eventuali equipollenze disposte dalla normativa vigente. Per coloro che sono privi del presente diploma di laurea l'anzianita' richiesta ai fini della partecipazione al concorso e' aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle ricordate qualifiche dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati; Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello suindicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'; 3) eta' non inferiore agli anni 18; 4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione accertera' con visita medica di controllo l'idoneita' fisica all'impiego del vincitore di concorso, in base alla normativa vigente; 5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di leva; 6) godimento dei diritti politici; Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi deIl'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.