Art. 11. Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. L'universita' provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca. Venezia, 7 dicembre 1999 Il direttore: Olivotto