Art. 11.

          Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

    Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui  all'art. 4  della  legge  13 agosto  1984,  n. 476, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  in  materia  previdenziale,
quelle  di  cui  all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
    L'universita'  provvede  a  favore  dei  titolari di assegno alla
copertura  assicurativa  per  infortuni  e per responsabilita' civile
verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.
      Venezia, 7 dicembre 1999
Il direttore: Olivotto