Art. 8. Conferimento dell'assegno - Contratto L'universita' stipula con il candidato risultato vincitore della selezione apposito contratto con quale sono regolati termini e modalita' di svolgimento dell'attivita' di collaborazione e d'erogazione dell'assegno. Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto di collaborazione, si ha riguardo alla data di stipula del contratto. L'attivita' del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni d'autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor sono svolte da altro docente appositamente incaricato dal consiglio di dipartimento, su indicazione del tutor titolare. Al titolare di assegno saranno forniti dal dipartimento i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. L'attivita' del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attivita' di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. Art. 9. Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita' I titolari di assegno non possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'universita'. Essi possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualita' di cultori della materia. Non e' consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno. Il titolare dell'assegno, in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno. L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militale, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno. Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.