Art. 8.

                Conferimento dell'assegno - Contratto

    L'universita'  stipula con il candidato risultato vincitore della
selezione  apposito  contratto  con  quale  sono  regolati  termini e
modalita'   di   svolgimento   dell'attivita'   di  collaborazione  e
d'erogazione dell'assegno.
    Ai  fini  della determinazione dell'inizio e termine del rapporto
di collaborazione, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.
    L'attivita'  del  titolare  dell'assegno  e' svolta in condizioni
d'autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del
programma  di  ricerca  e  delle indicazioni fornite dal responsabile
della  ricerca  stessa,  al  quale spettano le funzioni di tutor. Nel
caso  d'assenza  o  impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor
sono  svolte  da altro docente appositamente incaricato dal consiglio
di dipartimento, su indicazione del tutor titolare.
    Al  titolare  di  assegno  saranno  forniti  dal  dipartimento  i
supporti  necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono
inoltre  garantiti  l'accesso  ai  locali,  alle  attrezzature  e  la
fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
    L'attivita'  del  titolare  dell'assegno  non prefigura in nessun
caso  un'attivita'  di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.

                                Art. 9.


  Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita'

    I  titolari  di  assegno non possono essere titolari di contratto
d'insegnamento   nell'universita'.   Essi  possono  far  parte  delle
commissioni d'esame di profitto in qualita' di cultori della materia.
    Non  e'  consentito  il cumulo dell'assegno con borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne quelle conferite da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
    Il  titolare  dell'assegno,  in  servizio  presso amministrazioni
pubbliche  puo'  essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte  salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
    L'attivita'  di  ricerca  e  l'assegno possono essere sospesi per
servizio militale, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un
anno,  fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta
a  causa  delle  suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e,
conseguentemente,  non  va  recuperato,  un  periodo  complessivo  di
assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
    Il  titolare  di  assegno  puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca  anche  in  soprannumero, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.