Art. 4.

Inammissibilita'    della   domanda,   regolarizzazioni   esclusione,
                              decadenza

    Non  e'  ammessa  la  domanda  che  sia stata presentata oltre il
termine  stabilito  dall'art. 3, ne' la domanda priva della firma del
candidato.
    Non e' diposta l'esclusione nei confronti del candidato che nella
domanda  di  partecipazione al concorso abbia omesso una o piu' delle
dichiarazioni  prescritte  a  pena di esclusione qualora dal contesto
delle  domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi
sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o
circostanze  che  avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria
responsabilita' dal candidato stesso nella domanda di partecipazione.
    E'  ammessa  la  regolarizzazione  delle  domande  nella quale le
dichiarazioni  prescritte di cui all'art. 3 siano state eventualmente
rese in maniera parziale o omesse; in tali casi la Stazione zoologica
'A. Dohrn' concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci
per  provvedere  alla  regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento
richiesto,   si   procedera'   all'esclusione  dell'interessaato  dal
concorso.
    Sono esclusi dal concorso:
      a)   coloro   che   abbiano  usufruito  dei  benefici  previsti
dall'art. 3   della  legge  24  maggio  1970,  n.  336  e  successive
modificazioni e integrazioni;
      b) i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro
che   siano   stati  revocati  o  destituiti  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego  presso una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
127,  primo  comma,  punto  d)  del  testo  unico  delle disposizioni
concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'esclusione  e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal
candidato  nella  sua  domanda ovvero sulla base della documentazione
prodotta  ovvero  ancora  sulla  base  di  accertamenti  svolti dalla
Stazione zoologica 'A. Dohrn'.
    Qualora  i  motivi  che  determinano l'esclusione siano accertati
dopo  l'espletamento  del  concorso  la Stazione zoologica 'A. Dohrn'
dispone  la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione
al concorso con provvedimento motivato secondo le modalita' di cui al
precedente  art.  2. Allo stesso modo sara' disposta la decadenza dei
candidati  di  cui  eventualmente  risulti  non  veritiera  una delle
dichiarazioni di cui all'art. 3.