Art. 7. Presentazione dei titoli Ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6, le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate di: 1) curriculum professionale, in quattro copie, sottoscritto dal candidato; 2) elenco dei titoli e documenti presentati, in quattro copie, sottoscritto dal candidato; 3) elenco delle pubblicazioni, in quattro copie, sottoscritto dal candidato; 4) pubblicazioni, lavori a stampa, rapporti tecnici e brevetti, in originale o in copia autenticata o dichiarata conforme all'originale. In quest'ultimo caso il candidato deve allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 attestante che la copia presentata e' conforme all'originale (allegato 2); 5) documentazione attestante una esperienza professionale non inferiore ad anni otto nel campo dell'allevamento e mantenimento di organismi marini per la ricerca scientifica, prodotta in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato 2); 6) qualsiasi titolo, ritenuto utile ai fini del concorso, prodotto in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato 2). Su ogni pubblicazione, documento o titolo presentato dovra' essere riportato lo stesso numero di riferimento indicato nei relativi elenchi di cui ai punti 2) e 3). Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' riguardanti titoli di carriera e pubblicazioni alle quali non sia stata allegata copia semplice del documento relativo a quanto dichiarato, trattandosi di documentazione oggetto di specifica valutazione da parte della commissione esaminatrice. Tutta la documentazione di cui all'art. 7 dovra' essere inviata in un plico chiuso, inserito nel plico in cui e' contenuta la domanda di cui all'art. 3.