Art. 12.

                     Accertamento dei requisiti

    1. Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2,  i  vincitori  del  concorso  sono  tenuti  a sottoscrivere e
presentare al comando dell'Accademia Aeronautica, entro trenta giorni
dalla  data  di ammissione ai corsi, a pena di decadenza, la seguente
dichiarazione  sostitutiva,  secondo  il modello in allegato "G", che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto, rilasciata ai
sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, concernente:
      a) il   possesso   del  titolo  di  studio  prescritto  per  la
partecipazione al concorso;
      b) i dati contenuti:
        nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
        nel certificato di cittadinanza italiana;
        nel certificato di godimento dei diritti politici;
        nel certificato di stato libero.
    I  concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro  firma  apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
    2. Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  verra'
acquisito d'ufficio dal comando dell'Accademia Aeronautica.
    Per  i  candidati di sesso maschile l'estratto matricolare ovvero
la  dichiarazione  del comando/ente di appartenenza dal quale risulti
la  durata  del  servizio militare prestato, utile all'elevazione del
limite  di  eta'  previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera a)
(1),  nonche'  il  nulla  osta  per  l'arruolamento  nell'Aeronautica
militare,  per  gli  iscritti  nelle  liste  della leva di mare e per
coloro che siano in servizio presso altra forza armata o corpo armato
dello Stato, verra' acquisito d'ufficio.
    3. Il comando dell'Accademia Aeronautica provvedera' a richiedere
alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti la conferma di
quanto  dichiarato  dai  candidati  risultati  vincitori del concorso
nella   domanda  di  partecipazione  al  concorso  medesimo  e  nelle
dichiarazioni sostitutive rese.
    4. Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 26  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo  di  cui  al precedente comma emerga la non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    5. Ai  fini dell'iscrizione al primo anno del corso di laurea che
gli  allievi  sono  tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
comando dell'Accademia Aeronautica, dovranno:
      produrre  il diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
in originale.
    Le   firme   dei   capi  delle  scuole  parificate  o  legalmente
riconosciute  sui  diplomi  originali dovranno essere autenticate dal
provveditore  agli studi. In caso di smarrimento o di distruzione del
diploma  originale l'allievo dovra' presentare il relativo duplicato,
ai  sensi  della legge 17 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato
dal  quale  risulti  che e' in corso la procedura per il rilascio del
duplicato   medesimo.   Il   diploma   originale   sara'   restituito
all'interessato  al  termine  del  ciclo  di  studi o all'atto in cui
cessera' di appartenere all'istituto;
      sottoscrivere   una   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta',  rilasciata  ai  sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403, dalla quale
risulti che non sono iscritti presso alcuna universita'.
    I  concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro  firma  apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.