Art. 12. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, i vincitori del concorso sono tenuti a sottoscrivere e presentare al comando dell'Accademia Aeronautica, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, a pena di decadenza, la seguente dichiarazione sostitutiva, secondo il modello in allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente: a) il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso; b) i dati contenuti: nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita; nel certificato di cittadinanza italiana; nel certificato di godimento dei diritti politici; nel certificato di stato libero. I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore. 2. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio dal comando dell'Accademia Aeronautica. Per i candidati di sesso maschile l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del comando/ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, utile all'elevazione del limite di eta' previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera a) (1), nonche' il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica militare, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra forza armata o corpo armato dello Stato, verra' acquisito d'ufficio. 3. Il comando dell'Accademia Aeronautica provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati risultati vincitori del concorso nella domanda di partecipazione al concorso medesimo e nelle dichiarazioni sostitutive rese. 4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. Ai fini dell'iscrizione al primo anno del corso di laurea che gli allievi sono tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del comando dell'Accademia Aeronautica, dovranno: produrre il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in originale. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali dovranno essere autenticate dal provveditore agli studi. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale l'allievo dovra' presentare il relativo duplicato, ai sensi della legge 17 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che e' in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo. Il diploma originale sara' restituito all'interessato al termine del ciclo di studi o all'atto in cui cessera' di appartenere all'istituto; sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti che non sono iscritti presso alcuna universita'. I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.