Art. 15.

              Vincoli di servizio - Disposizioni varie

    1. Il    comando    dell'accademia   aeronautica,   con   lettera
raccomandata   o   telegramma,   invitera'  i  concorrenti  utilmente
collocati   nelle   graduatorie   di   merito  a  presentarsi  presso
l'accademia  per la frequenza dei corsi - con riserva di accertamento
dei requisiti prescritti per l'ammissione - subordinatamente:
      all'autorizzazione   ad  effettuare  assunzioni,  eventualmente
prescritta dalla normativa vigente;
      al rilascio, quando prescritto, del "nulla osta" da parte della
forza armata/corpo armato interessato.
    2. Coloro  che  non dovessero presentarsi entro il limite massimo
di  quarantotto  ore dalla data indicata nella predetta comunicazione
saranno  considerati rinunciatari e non saranno ammessi in accademia.
In   tal   caso   il   comando   dell'accademia  provvedera'  a  dare
comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti candidati secondo
l'ordine  delle rispettive graduatorie, ferma restando la limitazione
indicata nel precedente art. 11, comma 3.
    3. All'atto   della  presentazione  in  accademia  i  concorrenti
dichiarati  vincitori  sottoscriveranno  un  atto di arruolamento per
anni   tre.   Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  atto  saranno
considerati  rinunciatari  e dimessi dall'istituto. Anche in tal caso
il   comando   dell'accademia  procedera'  a  dare  comunicazione  di
ammissione ai corsi ad altrettanti candidati, secondo quanto indicato
al precedente comma 2.
    4. Gli  ammessi  ai  corsi potranno essere dimessi dall'Accademia
Aeronautica:
      a) a  domanda  (con  il  consenso  dei genitori o del tutore se
minorenni);
      b) d'autorita'   per   motivi   disciplinari,  di  salute,  per
insufficiente  attitudine professionale (in genere o di volo) e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente.
    I  dimessi  di  sesso  maschile, qualora appartenenti a classi di
leva  non  ancora  incorporati  o iscritti alla leva di mare, saranno
prosciolti  dalla  ferma  volontariamente  contratta  e  rinviati  al
proprio  domicilio a disposizione dei competenti distretti militari o
capitanerie di porto.
    Qualora,  invece, appartengano a classi di leva gia' incorporate,
dovranno  completare  la  ferma  di  leva  secondo le disposizioni in
vigore.
    5. Il  tempo  trascorso  presso  l'Accademia  Aeronautica  non e'
computabile  nella  ferma  di  leva  per  i  giovani  che siano stati
prosciolti   dalla   ferma   volontaria   contratta,   salvo  che  il
proscioglimento   sia  stato  determinato  da  lesioni  o  infermita'
dipendenti  da  causa  di  servizio  e fermo restando quanto previsto
dall'art. 35, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    6. L'Accademia  aeronautica  ha  facolta'  di  ripianare, fino al
giorno  dell'inaugurazione  ufficiale  dell'anno  accademico, i posti
rimasti  scoperti  a seguito di dimissioni di allievi con altrettanti
concorrenti  idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, ad
eccezione  di  quelli  per  il  ruolo  naviganti normale, specialita'
"piloti".