Art. 15. Vincoli di servizio - Disposizioni varie 1. Il comando dell'accademia aeronautica, con lettera raccomandata o telegramma, invitera' i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito a presentarsi presso l'accademia per la frequenza dei corsi - con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione - subordinatamente: all'autorizzazione ad effettuare assunzioni, eventualmente prescritta dalla normativa vigente; al rilascio, quando prescritto, del "nulla osta" da parte della forza armata/corpo armato interessato. 2. Coloro che non dovessero presentarsi entro il limite massimo di quarantotto ore dalla data indicata nella predetta comunicazione saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi in accademia. In tal caso il comando dell'accademia provvedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti candidati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, ferma restando la limitazione indicata nel precedente art. 11, comma 3. 3. All'atto della presentazione in accademia i concorrenti dichiarati vincitori sottoscriveranno un atto di arruolamento per anni tre. Coloro che non sottoscriveranno tale atto saranno considerati rinunciatari e dimessi dall'istituto. Anche in tal caso il comando dell'accademia procedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti candidati, secondo quanto indicato al precedente comma 2. 4. Gli ammessi ai corsi potranno essere dimessi dall'Accademia Aeronautica: a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) d'autorita' per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine professionale (in genere o di volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. I dimessi di sesso maschile, qualora appartenenti a classi di leva non ancora incorporati o iscritti alla leva di mare, saranno prosciolti dalla ferma volontariamente contratta e rinviati al proprio domicilio a disposizione dei competenti distretti militari o capitanerie di porto. Qualora, invece, appartengano a classi di leva gia' incorporate, dovranno completare la ferma di leva secondo le disposizioni in vigore. 5. Il tempo trascorso presso l'Accademia Aeronautica non e' computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio e fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 6. L'Accademia aeronautica ha facolta' di ripianare, fino al giorno dell'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico, i posti rimasti scoperti a seguito di dimissioni di allievi con altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, ad eccezione di quelli per il ruolo naviganti normale, specialita' "piloti".