Art. 17. Trattamento economico degli allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo sono a carico dell'amministrazione della difesa. 2. Agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. 3. Agli allievi non provenienti dai sottufficiali sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.