Art. 17.

                 Trattamento economico degli allievi

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la    successiva    manutenzione    del   corredo   sono   a   carico
dell'amministrazione della difesa.
    2. Agli   allievi   provenienti  dai  sottufficiali  in  servizio
permanente  o  in  ferma  o  rafferma competono gli assegni del grado
rivestito all'atto dell'ammissione.
    3. Agli   allievi   non   provenienti   dai   sottufficiali  sono
corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni.