Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1. I concorrenti devono:
      a) 1)   aver  compiuto  al  31 dicembre 2000 il diciassettesimo
anno  di eta' e non superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2000,   cioe'   essere  nati  nel  periodo  dal  31 ottobre  1978  al
31 dicembre 1983, estremi compresi, se di sesso maschile.
    Il limite massimo di eta' e' elevato - tranne che per i candidati
per  il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - di un periodo
pari  all'effettivo  servizio  militare  prestato,  fino alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al  concorso,  comunque  non  superiore  a  tre  anni, per coloro che
prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
        2) aver  compiuto al 31 dicembre 2000 il diciassettesimo anno
di  eta'  e  non superato il venticinquesimo alla data del 31 ottobre
2000,   cioe'   essere  nati  nel  periodo  dal  31 ottobre  1975  al
31 dicembre 1983, estremi compresi, se di sesso femminile;
      b) essere cittadini italiani;
      c) aver  conseguito  o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 1999/2000 un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi   universitari,   ovvero   un   titolo   di  studio  di  durata
quadriennale,  integrato  dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai  corsi  universitari  dall'art. 1  della  legge  11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modificazioni.
    La   partecipazione   al   concorso  dei  candidati  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) essere celibi/nubili, o vedovi/e e, comunque, senza prole;
      f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare;
      g) non  essere stati dimessi d'autorita' da accademie, scuole o
istituti  di  formazione  delle Forze armate o delle Forze di polizia
dello  Stato  per  motivi  disciplinari  o per inattitudine alla vita
militare;
      h) per i soli concorrenti di sesso maschile:
        1) se    candidati    per    il   ruolo   naviganti   normale
("piloti"/"navigatori")  non  essere  stati dimessi per insufficiente
attitudine, rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea;
        2) non   essere   stati  riformati  alla  visita  di  leva  o
successivamente ad essa;
        3) non  essere  stati  dichiarati  "obiettori  di  coscienza"
ovvero  ammessi  a  prestare  "servizio  civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230;
        4) avere  una  statura  non  inferiore  a mt. 1,65 e, qualora
concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale "piloti o navigatori"
dell'Arma aeronautica, non superiore a mt. 1,90.
    2. L'ammissione    ai    corsi   e'   subordinata   al   possesso
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente
del  ruolo  prescelto,  nonche' per esercitare l'attivita' di volo in
qualita' di piloti o navigatori militari, se concorrenti per il ruolo
naviganti  normale.  Le modalita' di accertamento di detta idoneita',
per  i  concorrenti  di  sesso maschile, sono indicate nei successivi
articoli 6 e 8 del presente decreto.
    Per  i  concorrenti  di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite  nel  gia'  citato  decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'art. 1,  comma  5,  della legge 20 ottobre 1999, n. 380, saranno
indicate  nelle  disposizioni  integrative  del  presente decreto che
verranno  pubblicate  nella  gia' citata Gazzetta Uffidale - 4a serie
speciale  - del 18 febbraio 2000. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
    Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale  - del
18 febbraio  2000  tale  pubblicazione  potra' essere rinviata ad una
data  successiva,  compatibilmente  con  le  date di spedizione delle
convocazioni  dei  concorrenti  agli  accertamenti  sanitari da parte
dell'Accademia aeronautica.
    Qualora,   a   causa   della   mancata   emanazione  del  decreto
ministeriale  di  cui  al  presente  comma,  non risultasse possibile
procedere a detti accertamenti nei confronti dei concorrenti di sesso
femminile,  nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - alla quale
avesse  rinviato la pubblicazione l'avviso inserito nella gia' citata
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 febbraio 2000, verra'
pubblicato  avviso  di revoca del presente decreto limitatamente alla
partecipazione  al concorso di detti concorrenti. Detta pubblicazione
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti.
    3. Ai   sensi   dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento anche postumo del possesso dei requisiti
di  moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura,  da  accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
    4. I  requisiti  di  partecipazione,  salvo  quelli  previsti dal
precedente  comma  1,  lettere  a) e c), devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande di
ammissione  al  concorso  indicato  al  successivo art. 3. Inoltre, i
requisiti  medesimi  devono  essere mantenuti sino alla ammissione in
Accademia  aeronautica  e  per  tutta  la  durata dell'iter formativo
nell'istituto di cui all'art. 1, comma 6.
    5. L'ammissione  dei candidati gia' alle armi e' subordinata, nei
casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  al nulla osta della forza
armata/corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.