Art. 7.

                  Trattamento economico e normativo

    L'incarico da' titolo a specifico trattamento economico, regolato
da    contratto    di   diritto   privato,   nonche'   all'iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria prevista dalla legge.
    Il  rapporto di lavoro e' a tempo pieno, di durata quinquennale o
eventualmente  inferiore  ed  e'  rinnovabile, ed e' incompatibile in
modo  assoluto con qualsiasi altro rapporto di lavoro anche saltuario
o   convenzionale   o   di   consulenza   che  non  passi  attraverso
contratti/convenzioni con l'Azienda U.S.L. Latina.
    Il  rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato  dal  direttore  generale  previa verifica dell'espletamento
dell'incarico  con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse
attribuite.
    La  verifica  e'  effettuata da una apposita commissione nominata
dal  direttore  generale  e composta dal direttore sanitario e da due
esperti  scelti  tra  i  dirigenti  della  disciplina, dipendenti del
Servizio  sanitario  nazionale  e  appartenenti  al  secondo  livello
dirigenziale,  di  cui  uno  designato  dal  consiglio dei sanitari e
l'altro  designato dalla Regione, entrambi esterni all'Azienda U.S.L.
Latina,  cosi'  come  previsto  dall'art. 15,  comma  3,  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.