Art. 7. Trattamento economico e normativo L'incarico da' titolo a specifico trattamento economico, regolato da contratto di diritto privato, nonche' all'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria prevista dalla legge. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno, di durata quinquennale o eventualmente inferiore ed e' rinnovabile, ed e' incompatibile in modo assoluto con qualsiasi altro rapporto di lavoro anche saltuario o convenzionale o di consulenza che non passi attraverso contratti/convenzioni con l'Azienda U.S.L. Latina. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite. La verifica e' effettuata da una apposita commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dal consiglio dei sanitari e l'altro designato dalla Regione, entrambi esterni all'Azienda U.S.L. Latina, cosi' come previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.