Art. 11.

                     Trasparenza amministrativa

    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487  come modificato dall'art. 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693: la commissione
esaminatrice,   alla  prima  riunione,  stabilisce  i  criteri  e  le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare
i   punteggi   attribuiti   alle   singole   prove.  Sono,  altresi',
predeterminati,  immediatamente  prima  dell'inizio di ciascuna prova
orale  di  ogni  candidato/a,  i  quesiti  da  porre ai candidati per
ciascuna delle materie di esame.
    I  quesiti  sono,  quindi,  rivolti  ai  candidati stessi secondo
criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialita' delle prove.
    I   criteri  e  le  modalita'  di  cui  al  presente  comma  sono
formalizzati in appositi atti.
;    Il  risultato della valutazione dei titoli reso noto prima della
effettuazione  delle  prove orali. I/le concorrenti hanno facolta' di
esercitare   il   diritto  di  accesso  agli  atti  del  procedimento
concorsuale  ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 giugno 1992, con le modalita' ivi previste.