Art. 12. Conferimento La commissione formula, con apposito verbale, una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parita' di punteggio la borsa di studio e' attribuita al/alla concorrente piu' giovane di eta'. Il giudizio di merito e' insindacabile. La borsa e' conferita con delibera del presidente dell'Istituto sperimentale secondo la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice. La delibera del Presidente, corredata dagli atti della commissione giudicatrice, sara' trasmessa al Ministero delle politiche agricole e forestali per la prescritta approvazione.