Art. 12.

                            Conferimento

    La  commissione  formula,  con  apposito verbale, una graduatoria
indicando gli idonei in ordine di merito.
    In  caso di parita' di punteggio la borsa di studio e' attribuita
al/alla  concorrente  piu'  giovane di eta'. Il giudizio di merito e'
insindacabile.
    La  borsa  e' conferita con delibera del presidente dell'Istituto
sperimentale   secondo  la  graduatoria  di  merito  formulata  dalla
commissione giudicatrice.
    La   delibera   del   Presidente,   corredata  dagli  atti  della
commissione   giudicatrice,   sara'   trasmessa  al  Ministero  delle
politiche agricole e forestali per la prescritta approvazione.