Art. 17.

                       Regole di comportamento

    L'assegnatario ha l'obbligo:
      a) di   iniziare  presso  l'Istituto,  puntualmente  alla  data
indicata,  l'attivita'  prevista, seguendo le direttive impartite dal
direttore della sezione interessata o da un ricercatore delegato;
      b) di  svolgere  l'attivita', regolarmente ed ininterrottamente
per  l'intero periodo della durata della borsa, salvo quanto previsto
nel successivo art. 21;
      c) di  osservare  le  norme  interne  che  regolano l'attivita'
dell'Istituto;
      d) di  presentare  alla  fine del primo anno e del biennio, una
relazione  completa e documentata sull'attivita' svolta da sottoporre
all'approvazione del direttore dell'istituto.