Art. 17. Regole di comportamento L'assegnatario ha l'obbligo: a) di iniziare presso l'Istituto, puntualmente alla data indicata, l'attivita' prevista, seguendo le direttive impartite dal direttore della sezione interessata o da un ricercatore delegato; b) di svolgere l'attivita', regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa, salvo quanto previsto nel successivo art. 21; c) di osservare le norme interne che regolano l'attivita' dell'Istituto; d) di presentare alla fine del primo anno e del biennio, una relazione completa e documentata sull'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione del direttore dell'istituto.