Art. 18. Decadenza L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al precedente articolo, o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze o non dia prova di sufficiente attitudine e' dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del presidente dell'Istituto, da adottarsi su proposta motivata del direttore.