Art. 18.

                              Decadenza

    L'assegnatario  che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
precedente  articolo, o si renda comunque responsabile di altre gravi
mancanze  o  non  dia  prova  di sufficiente attitudine e' dichiarato
decaduto  dal  godimento della borsa con provvedimento del presidente
dell'Istituto, da adottarsi su proposta motivata del direttore.