Art. 19.

                            Interruzione

    Il   godimento   della   borsa   di   studio  e'  interrotto  per
l'assolvimento  degli  obblighi  di  leva  o  per  l'astensione delle
gestanti  e  delle  puerpere, ai sensi delle disposizioni di legge in
materia.   Eventuali   interruzioni  per  malattia  o  per  cause  di
forza maggiore  debitamente  comprovate  e diverse da quelle indicate
nel  precedente  comma,  non potranno in ogni caso superare i novanta
giorni  nell'arco  del  biennio e comunque non piu' di quarantacinque
giorni continuativi, pena la decadenza dal godimento della borsa.
    I  periodi  di  assenza per i motivi di cui al presente articolo,
non  saranno retribuiti e saranno recuperati differendo il termine di
espletamento  della borsa per un numero di giorni corrispondenti alle
assenze effettuate.