Art. 19. Interruzione Il godimento della borsa di studio e' interrotto per l'assolvimento degli obblighi di leva o per l'astensione delle gestanti e delle puerpere, ai sensi delle disposizioni di legge in materia. Eventuali interruzioni per malattia o per cause di forza maggiore debitamente comprovate e diverse da quelle indicate nel precedente comma, non potranno in ogni caso superare i novanta giorni nell'arco del biennio e comunque non piu' di quarantacinque giorni continuativi, pena la decadenza dal godimento della borsa. I periodi di assenza per i motivi di cui al presente articolo, non saranno retribuiti e saranno recuperati differendo il termine di espletamento della borsa per un numero di giorni corrispondenti alle assenze effettuate.