Art. 21. Restituzione della documentazione I/le concorrenti possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione e' effettuata salvo eventuali contenziosi in atto. Trascorso tale termine l'Istituto dispone del materiale secondo le proprie esigenze.