Art. 21.

                  Restituzione della documentazione

    I/le    concorrenti    possono   richiedere,   entro   sei   mesi
dall'espletamento  della procedura, la restituzione, con spese a loro
carico,   della   documentazione  presentata.  Tale  restituzione  e'
effettuata  salvo  eventuali  contenziosi  in  atto.  Trascorso  tale
termine l'Istituto dispone del materiale secondo le proprie esigenze.