Art. 2.
                        Domanda di ammissione
  1. La domanda di ammissione alla prova  di  idoneita',  redatta  in
carta  legale  (vedi schema esemplificativo allegato), deve pervenire
all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private  e
di  interesse  collettivo  -  Servizio  albi  -  Esami  mediatori  di
assicurazione - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni  che  decorre  dal  giorno  successivo  a
quello  della  data di pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4  serie  speciale
"Concorsi ed esami".
  2.  Si  considera  prodotta in tempo utile la domanda di ammissione
anche se spedita a mezzo di raccomandata con  avviso  di  ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine, fanno fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
  3. Nella domanda di ammissione all'esame i candidati dichiarano:
  a) cognome e nome;
  b) luogo e data di nascita;
  c) codice fiscale;
  d) domicilio e numero telefonico per le eventuali comunicazioni;
  e) titolo di studio posseduto;
  f)  la prova di idoneita' che intendono sostenere (per mediatori di
assicurazione e/o per mediatori di riassicurazione);
  g) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
  1) essere cittadino italiano o di  uno  degli  Stati  membri  della
Unione  europea,  ovvero  straniero  residente  nel  territorio della
Repubblica  italiana  a  condizione  che  analogo   trattamento   sia
riservato  nei  Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso
degli apolidi;
  2) godere dei diritti civili;
  3) non avere riportato condanna  per  delitti  contro  la  pubblica
amministrazione,  contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede  pubblica,  contro  l'economia  pubblica,  l'industria   ed   il
commercio,   contro   il  patrimonio,  e  per  i  delitti  societari,
fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge  commini  la
pena  della  reclusione  non inferiore ad un anno o nel massimo a tre
anni, nonche' per altro delitto non colposo per  il  quale  la  legge
commini  la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni
o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione
dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni ovvero
condanna  per  omessa  contribuzione   nei   confronti   degli   enti
previdenziali   ed   assistenziali  (salvo  che  sia  intervenuta  la
riabilitazione, indicando in  tal  caso  la  data  della  sentenza  e
l'autorita' giudiziaria che l'ha disposta);
  4)  non  essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione indicando in tal caso  la  data  della  sentenza  e
l'autorita' giudiziaria che l'ha disposta.
  4.  Le  domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra
non sono prese in considerazione.
  5.  L'ISVAP  non  assume  alcuna  responsabilita'   nel   caso   di
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del  richiedente  l'ammissione  alla  prova,  o  da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento di indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali   o
telegrafici non imputabili a colpa dell'ISVAP stesso, ne' per mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in caso di spedizione per
raccomandata.