Art. 2. Domanda di ammissione 1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta in carta legale (vedi schema esemplificativo allegato), deve pervenire all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio albi - Esami mediatori di assicurazione - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami". 2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 3. Nella domanda di ammissione all'esame i candidati dichiarano: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) domicilio e numero telefonico per le eventuali comunicazioni; e) titolo di studio posseduto; f) la prova di idoneita' che intendono sostenere (per mediatori di assicurazione e/o per mediatori di riassicurazione); g) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi; 2) godere dei diritti civili; 3) non avere riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonche' per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (salvo che sia intervenuta la riabilitazione, indicando in tal caso la data della sentenza e l'autorita' giudiziaria che l'ha disposta); 4) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione indicando in tal caso la data della sentenza e l'autorita' giudiziaria che l'ha disposta. 4. Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non sono prese in considerazione. 5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente l'ammissione alla prova, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ISVAP stesso, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.