Art. 6.
                       Documentazione di rito
  1.  I  candidati  risultati  idonei  fanno  pervenire  all'ISVAP  -
Servizio  albi  -  Sezione  mediatori  di  assicurazione  -  Via  del
Quirinale, 21 - 00187 Roma - entro il termine  perentorio  di  trenta
giorni   dalla   data  di  ricevimento  della  comunicazione  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 3, i seguenti documenti:
  a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e  dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403, attestante la
cittadinanza, la residenza, l'assenza di condanne penali (e, in  caso
di  condanne  penali,  l'esistenza  di  sentenza  di  riabilitazione,
indicandone la data e l'autorita' giudiziaria che l'ha disposta);
  b) dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  ai  sensi
dell'art.  4  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403,
attestante  il  godimento  dei  diritti  civili  e  l'inesistenza  di
dichiarazione di fallimento (ovvero,  in  caso  di  dichiarazione  di
fallimento, l'esistenza di sentenza di riabilitazione, indicandone la
data e l'autorita' giudiziaria che l'ha disposta).
  2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Roma, 30 giugno 1999
      Il presidente: Manghetti
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