Art. 10.
              Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
  L'Istituto nazionale di fisica nucleare si riserva la  facolta'  di
procedere   ad   idonei  controlli  sulla  veridicita'  di  tutte  le
dichiarazioni sostitutive rese dal  candidato.  Qualora  in  esito  a
detti  controlli sia accertata la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni,  il  dichiarante  decade  dagli   eventuali   benefici
conseguenti  i  provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, ferme restando le sanzioni penali  previste  dall'art.
26 della legge n. 15/1968.